• lavoratori comunitari distaccati in Italia

    LAVORATORI COMUNITARI IN ITALIA

    Un problema rilevante, in tema di lavoratori comunitari in Italia, riguarda l’aspetto fiscale delle

    posizioni dei lavoratori occupati dalle ditte interessate per l’esecuzione di opere o servizi.

    Sul tema come fonte principale ci sono le convenzioni internazionali.

    La regola generale per quanto riguarda la tassazione dei redditi da lavoro dipendente è prevista

    dall’art. 15 della convenzione OCSE:

    1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni

    analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente

    sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato

    contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in

    questo altro Stato.

    2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato

    contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono

    imponibili soltanto nel primo Stato se:

    a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale

    i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

    b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro

    Stato, e

    c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa

    che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

    Le convenzioni internazionali possono indicare due metodi per evitare il problema della doppia

    imposizione.

    Si potrà scegliere alternativamente:

    il metodo dell’esenzione (art.23 A)

    Nel caso in cui un residente di uno Stato contraente ricavi redditi che, in conformità alle

    disposizioni della convenzione, sono imponibili nell’altro Stato contraente, il primo Stato provvede

    ad esentare da tassazione tale reddito (il Paese di residenza esclude dalla tassazione il reddito).

    Anche il metodo dell’esenzione con progressione viene utilizzato nel modello di convenzione OCSE per evitare duplicazioni di tassazione sullo stesso reddito da parte dello Stato di residenza.

    Con questo metodo il reddito estero, anziché essere escluso del tutto dalla base imponibile, viene

    considerato nell’ambito del reddito complessivo soltanto per determinare l’aliquota applicabile.

    il metodo del credito d’imposta (art.23 B)

    Con questo metodo viene garantito un credito d’imposta per le imposte assolte all'estero e il reddito

    partecipa alla base imponibile del Paese di residenza.

    La detrazione del credito d'imposta spetta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo

    d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero, sempre che il pagamento a titolo definitivo

    delle relative imposte abbia avuto luogo anteriormente al termine di presentazione della

    dichiarazione.

    Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti in diversi Stati esteri, il

    comma 3 dell'articolo 165 del Tuir dispone che la detrazione si applichi separatamente per ciascuno

    Stato.

    E’ interessate sottolineare che sia il modello OCSE che il commentario ai singoli articoli, sono

    utilizzati anche dalla nostra Amministrazione finanziaria non solo in sede di interpretazione e di

    applicazione delle disposizioni interne, ma anche per colmare eventuali lacune presenti nel nostro

    ordinamento.

    Al modello OCSE sono state apportate alcune modifiche, necessarie a causa dei mutamenti

    verificatesi nelle legislazioni interne, dello sviluppo di nuovi settori economici e di nuove

    tecnologie, dalla nascita di nuove tipologie di operazioni internazionali, che hanno rafforzato il

    principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza del contribuente.

    Attualmente sono state sottoscritte convenzioni bilaterali con tutti gli stati appartenenti all'Unione

    europea e al G8, e complessivamente risultano stipulati 102 accordi, dei quali 83 ratificati e 78 in

    vigore.

    La tassazione dei redditi in Italia

    1. Tassazione del reddito mondiale e tassazione del solo reddito prodotto in Italia (art. 3 Tuir)

    L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da

    tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10, nonché delle

    deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli artt. 11 e 12, e per i non residenti

    soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”.

    2. La residenza delle persone fisiche

    Ai sensi dell’art. 2 del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti

    le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta:

    a) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;

    b) hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice

    civile.

    3. I redditi che si considerano prodotti in Italia

    Criteri di collegamento (art. 23 del Tuir): redditi di lavoro dipendente e assimilato se

    prestato in Italia e redditi lavoro autonomo se attività esercitate in Italia.

    Tali criteri possono essere derogati in applicazione delle disposizioni di cui alle

    convenzioni contro le doppie imposizioni e perciò si deve verificare l’impatto dei trattati

    sui singoli redditi.

    L’art. 169 del Tuir dispone, infatti, che:

    Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli, anche in deroga

    agli accordi internazionali contro la doppia imposizione”.

    4. L’impatto delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni (modello OCSE):

    – Quale Stato può tassare le singole categorie di reddito;

    – Quale Stato è tenuto ad eliminare la doppia imposizione.

    Al fine di individuare il corretto trattamento tributario applicabile ai redditi di un contribuente che si

    trasferisce all’estero, è importante stabilire se l'interessato, per effetto del trasferimento, risulti

    fiscalmente residente in Italia ovvero all’estero. Le imposte sui redditi, infatti, si applicano sia ai

    residenti che ai non residenti, ma la base imponibile per le due categorie di contribuenti è diversa.

    La differenza ai fini Irpef tra residenti e non residenti

    Con riferimento all’imposizione diretta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sul

    reddito complessivo del soggetto, composto:

    - per i residenti, da tutti i redditi posseduti in Italia e all’estero (principio del world-wide income

    taxation);

    - per i non residenti, soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato (principio della

    territorialità).

    Perciò è importante stabilire se il soggetto risieda o meno in Italia.

    Nel primo caso, salvo eccezioni stabilite dalle Convezioni bilaterali, sul reddito che produce

    all’estero, egli dovrà pagare le imposte, oltre che nel Paese estero, anche in Italia, mentre nel

    secondo caso, invece, pagherà le imposte in Italia soltanto sui redditi qui prodotti.

    Quando un soggetto è residente in Italia

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del

    periodo di imposta (cioè 183 o 184 giorni, a seconda che l’anno sia o meno bisestile) siano in

    possesso di uno dei seguenti requisiti:

    - iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente;

    - domicilio nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale

    dei suoi affari e interessi (articolo 43 c.c);

    - residenza nel territorio dello Stato ovvero il luogo in cui la persona dimora abitualmente (articolo

    43 c.c.).

    La nozione di residenza

    Con riferimento alla definizione della residenza, si segnala che tale concetto è determinato

    dall’abituale e volontaria dimora di un soggetto in un determinato luogo. Pertanto, è necessario

    riferirsi all’elemento oggettivo della permanenza in un luogo nonché a un ulteriore elemento

    soggettivo relativo all’intenzione soggettiva di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di

    vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali dell’individuo. In ogni caso appare opportuno

    evidenziare come i predetti requisiti siano tra loro alternativi e non concorrenti, nel senso che è

    sufficiente il verificarsi di una sola delle condizioni per dar luogo alla residenza fiscale in Italia del

    soggetto. Inoltre, sempre all’articolo 2 del Tuir, il comma 2 bis recita: "si considerano altresì

    residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione

    residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con

    decreto del Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale". Pertanto con questa

    ulteriore disposizione normativa, introdotta dall’articolo 10, comma 1, della legge 448 del 1998, è

    stato previsto il principio della cosiddetta "inversione dell’onere della prova", con la conseguenza che viene posto a carico del contribuente l’onere di provare l’effettiva residenza nel Paese a regime fiscale privilegiato.

    La nozione di domicilio

    Per quanto riguarda il domicilio, si evidenzia che per la definizione di tale concetto è necessario

    fare riferimento a un elemento oggettivo, quale è la concentrazione degli affari e interessi, nonché a

    un elemento soggettivo, quale è l’intenzione di operare tale concentrazione in quel determinato

    luogo, manifestata espressamente, ovvero desumibile dallo stesso comportamento della persona

    secondo una comune valutazione sociale. E’ da precisare che i termini "affari e interessi" non

    devono essere intesi esclusivamente in senso economico, ma devono fare riferimento anche alle

    relazioni familiari e sociali.

    Aspetti Previdenziali

    In merito al distacco del lavoratore comunitario in Italia, si definisce distaccato il lavoratore abitualmente occupato in uno stato membro della UE diverso dall’Italia che, per un periodo di tempo limitato, svolge il proprio lavoro in territorio italiano.

    A tal proposito occorre ricordare che valgono le condizioni del luogo in cui i lavoratori distaccati effettuano le proprie prestazioni ovvero vige il principio della lex loci.

    Tuttavia nei casi di distacchi in Italia di lavoratori comunitari, extracomunitari provenienti da Paesi extra-UE convenzionati, è contemplata la possibilità, nei limiti stabiliti negli stessi accordi e previa adozione della specifica modulistica, di continuare a versare i contributi esclusivamente nel Paese di provenienza del lavoratore.

    L'INPS ha trasmesso il nuovo modello di formulario comunitario A1 - Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato - che sostituisce i precedenti formulari.

    A completamento del quadro già delineato dalle prime circolari interpretative (dalla 82 alla 88 del 2010) e nel quadro della nuova disciplina comunitaria in materia di distacco di cui al regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, l'Inps anche al fine di fornire una serie di indicazioni operative per la gestione delle nuove procedure sta continuando ad emanare circolari e messaggi interpretativi.

    Al fine di fornire un elenco riepilogativo delle istruzioni uscite fino ad oggi si ricorda:

    la circolare n. 83/2010: legislazione applicabile in caso di distacco – lex loci laboris;

    la circolare n. 84/2010: recupero di prestazioni e di contributi indebitamente erogati e diritti delle istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili;

    la circolare n. 85/2010: prestazioni di disoccupazione e rimborsi tra istituzioni;

    la circolare n. 86/2010: prestazioni familiari;

    la circolare n. 87/2010: prestazioni di malattia e maternità;

    la circolare n. 88/2010: prestazioni pensionistiche;

    la circolare n. 98/2010 che fornisce l'elencazione dei siti ufficiali comunitari e l'indicazione dei portali contenenti informazioni e documenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

    la circolare n. 100/2010 che fornisce indicazioni sui nove pacchetti formativi relativi ai regolamenti comunitari;

    la circolare n. 105/2010 che ha dato notizia della pubblicazione di una guida pratica da parte della Commissione europea;

    il messaggio Inps 2 agosto 2010 n. 20102 relativo alla prosecuzione nell'utilizzo dei formulari cartacei E100, E300 e E400 in attesa della messa a regime del sistema di scambio telematico di dati tra istituzioni competenti, soprattutto, ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi.

    Infine, non meno importante, la circolare n. 99/2010 con la quale l'INPS ha trasmesso il nuovo modello di formulario comunitario A1 - Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato - che sostituisce congiuntamente, dalla data di applicazione del nuovo regolamento comunitario, i precedenti formulari E101 ed E102, essendo ormai previsto che il periodo minimo di distacco sia di 24 e non più di 12 mesi.

    In particolare, assumono rilevanza, nel contesto delle nuove regole in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti in ambito comunitario, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 e le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 21 del regolamento di attuazione (CE) n. 987/2009 dai quali consegue la previsione della sostituzione del formulario E101 con il nuovo formulario A1 e l'abolizione del formulario E102 che consegue al venir meno della necessità della proroga, per ulteriori 12 mesi del periodo iniziale di distacco, previsto ormai da subito, in 24 mesi.

    L'Inps, tuttavia, sottolinea, con la circolare n. 99/2010 in commento che non sono mutate le condizioni per la proroga – fino a un massimo di 5 anni - dei distacchi oltre il periodo iniziale di 24 mesi. Si fa riferimento, in particolare, alla procedura che era prevista dall'art. 17 del regolamento n. 1408/71 e che è ora disciplinata dall'art. 16 del regolamento n. 883/2004. In questo caso non sono mutati i criteri per l'inoltro della richiesta, già previsti dal precedente regolamento. Richiesta che va quindi presentata alla Direzione dell'INPS territorialmente competente in relazione allo stato di destinazione del lavoratore distaccato, come già ricordato dall'istituto con i messaggi n. 4547/2005 e 15147/2010.

    Significative sono, invece, le istruzioni diffuse dall'istituto per la regolamentazione della documentazione necessaria a regolare i periodi di distacco maturati a norma dei diversi regolamenti con riferimento a periodi di permanenza iniziati in data anteriore alla data del 1° maggio 2010. Situazioni con riferimento ai quali la Commissione Amministrativa, con decisione del 17 dicembre 2009, ha chiarito che si potrà tenere conto dei periodi maturati anteriormente a tale date per il raggiungimento del requisito minimo di durata pari a 24 mesi previsto dal nuovo regolamento.

    A tal fine l'Inps ha fornito degli esempi per illustrare meglio l'applicazione di tali criteri:

    a) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010 estensione del distacco possibile fino al 30.4.2011, conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 883/2004; deve essere rilasciato il formulario A1;
    b) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011
    estensione del distacco possibile fino al 28.2.2012, conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 883/2004; deve essere rilasciato il formulario A1;
    c) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.5.2008 al 30.4.2009 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.5.2009 al 30.4.2010
    nessuna estensione del distacco possibile conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta);
    d) formulario di distacco E 101 emesso per il periodo dal 1.3.2009 al 28.2.2010 + formulario E 102, emesso per il periodo dal 1.3.2010 al 28.2.2011
    nessuna estensione del distacco possibile conformemente all'articolo 12 del regolamento n. 883/2004 (durata massima di distacco di ventiquattro mesi raggiunta).

    Va infine ricordato che nei rapporti con i paesi ai quali non si applicano i nuovi regolamenti continuano a trovare applicazione i regolamenti n. 1408/71 e 574/72 e, quindi i formulari E101 ed E102. Si tratta, in particolare:

    dei tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;

    della Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale è stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all'Accordo stipulato tra la Comunità europea e gli Stati comunitari e la Confederazione svizzera.

    dei cittadini degli Stati terzi ai quali trovano ancora applicazione i vecchi regolamenti alle condizioni previste dal regolamento n. 859 del 14 maggio 2003.

     

    vedi documento allegato