• voluntary disclosure svizzera post accordo febbraio 2015

    A seguito dell'accordo firmato tra l’Italia e la Svizzera dopo il 23 febbraio 2015, non sarà più possibile mantere l'anonimato per qualsiasi asset in territorio elvetico.
    Nella fase trasnitoria i due paesi si scambieranno delle informazioni a gruppi necessarie ad identificare i soggetti che, pur intrattenendo ancora dei rapporti
    di natura finanziaria in Svizzera, non abbiano aderito alla voluntary disclosure.
    In prima battuta, quindi, oggetto del monitoraggio è o sarà il controllo delle movimentazioni bancarie di quei conti correnti ancora in essere alla data della firma del Protocollo d’intesa relativamente sia a coloro che aderiranno alla voluntary italiana sia soprattutto per coloro che non presenteranno l’autodenuncia per la regolarizzazione dei capitali estero vestiti.
    La road map aggiunge che sono oggetto di una “osservazione rafforzata” i detentori di posizioni finanziare che, sempre dopo la firma del Protocollo d’intesa, abbiano effettuato o stiano per effettuare congrui prelievi o movimentazioni verso altri Paesi diversi dall’Italia, con l’intenzione di svuotare la propria posizione finanziaria e/o di alleggerirla.
    Le richieste di informazioni potranno essere presentate dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica della Convenzione e avere ad oggetto richieste su fatti e circostanze esistenti o realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2015, data di stipula del protocollo.
    L’accordo non potrà avere valore retroattivo in base alla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati e, pertanto, le informazioni sui periodi precedenti alla stipula non potranno formare oggetto di scambio.
    La nuova procedura prevede che lo Stato “richiedente”, solo dopo aver utilizzato tutte le fonti di informazioni interne previste dalla propria procedura fiscale, possa procedere alla richiesta di informazioni allo Stato “richiesto”, che avrà ad oggetto:
    l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
    il periodo temporale di riferimento;
    la descrizione delle informazioni richieste;
    le ragioni di natura fiscale che giustificano la richiesta e, se noti,
    la denominazione e l’indirizzo che soggetto che presumibilmente detiene le informazioni.
    Lo scambio di informazioni potrà essere inoltrato sia con riferimento ad un singolo contribuente  che con riferimento ad una pluralità di soggetti: infatti, il richiamo nel testo della Convenzione a informazioni “verosimilmente rilevanti” ho il precipuo scopo di garantire uno scambio in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire di intraprendere le cd. fishing expedition, ossia richieste generalizzate e indiscriminate di informazioni.
    Il carattere assolutamente innovativo dell’Accordo si evince altresì nel testo dell’innovato articolo 27 della Convenzione, che sancisce che “in nessun caso” uno Stato contraente potrà rifiutare di fornire le informazioni richieste “unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario”.
    Le autorità che ottengono le informazioni scambiate sono vincolate al segreto d’ufficio, al pari di quelle ottenute in applicazione della legislazione fiscale interna, e possono utilizzarle nell’ambito dell’accertamento e della riscossione delle imposte, dei procedimenti giurisdizionali e di quelli penali.
    Lo scambio di informazioni tra Italia e Svizzera sarà ancorato al modello OCSE dello scambio su richiesta fino al 2017 e successivamente sarà adottato lo scambio automatico di informazioni.
    Infatti, nel settembre 2018 la Svizzera comincerà a fornire in maniera automatica le informazioni relative ai contribuenti italiani sui conti finanziari di deposito, di custodia e i contratti di assicurazione con contenuto finanziario riferiti al 2017.
    Il consiglio per coloro che detengano ancora oggi attività in Svizzera è quello di valutare attentamente il costo della disclosure alla luce dei rischi che si assumono alla luce del nuovo accordo.