• responsabilità penale della società legge 231 e ODV

    Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito nel testo anche “decreto 231”), ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato.
    Si tratta di un sistema di responsabilità autonomo, caratterizzato da presupposti e conseguenze distinti da quelli previsti per la responsabilità penale della persona fisica.
    In particolare, l’ente può essere ritenuto responsabile se, prima della commissione del reato da parte di un soggetto ad esso funzionalmente collegato, non aveva adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a evitare reati della specie di quello verificatosi.
    Quanto alle conseguenze, l’accertamento dell’illecito previsto dal decreto 231 espone l’ente all’applicazione di gravi sanzioni, che ne colpiscono il patrimonio, l’immagine e la stessa attività.
    Le imprese e le associazioni sono i principali destinatari della disciplina contenuta nel decreto 231.
    Il D.lgs.231/2001 offre la possibilità agli enti di essere esonerati dalla responsabilità qualora i medesimi: 1)si dotino ed attuino specifici modelli organizzativi
    e di gestione, idonei alla prevenzione di reati della medesima specie di quello commesso, di modo che un eventuale reato possa essere commesso solo aggirando fraudolentemente
    i predetti MOG; 2) si dotino di un organismo di vigilanza indipendente
    In questa prospettiva, è di fondamentale importanza, affinché al modello sia riconosciuta efficacia esimente, che l’impresa compia una seria e concreta opera di implementazione delle misure adottate nel proprio contesto organizzativo.
    Il modello non deve rappresentare un adempimento burocratico, una mera apparenza di organizzazione. Esso deve vivere nell’impresa, aderire alle caratteristiche della sua organizzazione, evolversi e cambiare con essa.