• deducibilità spese alberghiere

    DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE ALBERGHIERE E RISTORAZIONE

    Imposte e tasse

     

    C.M.

    6/E/2009

    Il Sole 24Ore

    16.03.2009

    p. 2-NT

     

    Il Fisco, con la circolare 6/E/2009 del 3.03.2009, è tornato a trattare le spese alberghiere e di ristorazione, così contribuendo a definire il quadro della disciplina già delineato con la circolare 53/E/2008. Le ultime indicazioni ministeriali stabiliscono:

    ·    deduzione integrale per le mense gestite direttamente o da terzi, per le convenzioni con esercizi pubblici o per i servizi sostitutivi (Ticket restaurant);

    ·    iva non deducibile dal reddito a titolo di costo per chi rinuncia alla detrazione;

    ·    deducibilità integrale dal reddito per le spese di vitto e alloggio connesse all’attività tipica dell’impresa;

    ·    costo deducibile entro il limite del 75% per le trasferte intracomunali;

    ·    costo integralmente deducibile dal reddito per le spese di vitto e alloggio sostenute dagli amministratori in trasferta fuori dal comune;

    ·    costo deducibile entro il limite del 75% per le spese di vitto e alloggio sostenute da soci di società di persone.

     

    Dipendenti

     

    ·    Alla luce degli ultimi orientamenti espressi nella C.M. 6/E/2009 sono integralmente deducibili i costi relativi a: a) mense aziendali gestite direttamente dall’impresa; b) servizi di mensa appaltati a terzi; c) convenzioni con esercizi pubblici per la fornitura di pasti ai dipendenti; d) assegnazione di ticket restaurant.

    ·    Nulla è mutato riguardo all’Iva, per cui rimane ferma la detrazione integrale dell’imposta gravante sulle predette operazioni

     

    Trasferte

     

    ·    Il D.L. 112/2008 ha esplicitamente tenuto indenni dalla limitazione del 75% i soli costi di vitto e alloggio sostenuti dai dipendenti e collaboratori in trasferta al di fuori del territorio comunale, esclusione disposta mediante rinvio all’art. 95, c. 3 del Tuir. Se la trasferta è intracomunale la deduzione spetta entro il tetto del 75%.

    ·    Secondo l’opinione di Assonime, esposta nella circolare 55/2008, la limitazione, per motivazioni di ordine sistematico, non dovrebbe trovare applicazione nemmeno con riferimento ai costi relativi alle missioni nel Comune. Ciò in quanto anche le indennità o i rimborsi corrisposti a detto titolo concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente o di collaborazione e costituiscono, quindi, spese per prestazioni di lavoro del tutto inerenti alla produzione del reddito e, perciò, interamente deducibili per l’impresa o il professionista.

    vedi documento allegato