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RIMBORSO IVA NON RESIDENTI
RIMBORSO IVA NON RESIDENTI In Italia la VAT (o IVA) viene applicata con un’aliquota ordinaria del 20%, incidendo in modo considerevole sui costi che la Vostra impresa sostiene per le sue occasionali attività in territorio Italiano. Questi costi possono però essere ridotti attraverso il recupero della VAT pagata. Le aziende estere residenti nei paesi dell’Ue, se soggette a VAT nel proprio paese, hanno infatti la possibilità di essere rimborsate dalle Autorità Fiscali Italiane per l’imposta pagata su spese quali: 1. locazione ed allestimento di stand per partecipazione a fiere, 2. altre spese fieristiche quali elettricità, aria, acqua, fiori, hostess ed interpreti, 3. quote di partecipazione a corsi di formazione o conferenze, 4. servizi di consulenza, 5. spese di gasolio e pedaggi, in particolare per Aziende di Trasporti Internazionali, 6.spese per installazioni e assemblaggi di impianti. Solo a particolari condizioni: Contattateci per ulteriori dettagli. 7.spese alberghiere. Solo a partire dal 01.09.2008. Come richiedere il rimborso della Vat in ITALIA. Per presentare domanda di rimborso della Vat italiana dovrete inviarci: 1. Tutte le Fatture Originali che espongono la VAT italiana. Non sono ammessi scontrini o altre ricevute. 2. Un Certificato Recente ed Originale emesso dal competente Ufficio Fiscale del vostro Paese UE di residenza, ed attestante che siete registrati ai fini della locale VAT. (Richiedete modello esempio) 3. Una apposita Delega da stampare su Vostra carta intestata e sottoscrivere, con la quale ci autorizzate a predisporre e presentare la vostra domanda di rimborso. (Richiedete il modello di Delega) Le domande possono essere presentate esclusivamente per anno solare, semestri o trimestri. Non verranno prese in considerazione domande di rimborso per importi totali inferiori ad Euro 300,00. Termini di presentazione delle domande. La documentazione completa per la preparazione della vostra domanda di rimborso deve pervenirci entro il 15 Giugno dell’anno successivo alla data fattura. L'istanza di rimborso deve infatti essere presentata presso le competenti Autorità Fiscali entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data fattura. N.B.: Le istanze presentate oltre tale termine saranno rigettate in quanto inammissibili; Tempi e modalità dell'esecuzione dei rimborsi Il Competente Ufficio Fiscale deve eseguire il rimborso entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, mediante accredito diretto su conto bancario intestato al soggetto richiedente. VAT non rimborsabile Non si otterranno rimborsi di VAT Italiana concernente le seguenti prestazioni: - Beni e servizi non attinenti all'attività di impresa - Beni e servizi utilizzati per attività di impresa esente per la legge Iva Italiana - Spese di intrattenimento - Spese di rappresentanza
vedi documento allegato