• Persone giuridiche come amministratori nelle srl e spa

    Spa e srl, persone giuridiche a.d.

    Legittimità della nomina di un amministratore

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    Persone giuridiche come amministratori. È legittima la clausola statutaria di Spa o Srl che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche. La legittimità della nomina di un amministratore persona giuridica anche in mancanza di una specifica disposizione statutaria in tal senso non dovrebbe tuttavia precludere la possibilità di procedere a tale nomina.

    Così, la Commissione per la elaborazione di principi uniformi in tema di diritto societario presso il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 100 ammette la legittimità dell'amministratore persona giuridica purché si rispettino «i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società».

    I contenuti della Massima

    La massima n. 100: amministratore persona giuridica di società di capitali

    È legittima la clausola statutaria di spa o srl che preveda la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche («amministratore persona giuridica»), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica sia della persona fisica da essa designata.

    Le funzioni di amministrazione

    Le funzioni di amministrazione dovranno essere esercitate da un rappresentante persona fisica che sarà soggetto ai medesimi obblighi e responsabilità previsti dalla legge nei confronti dell'amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore.

    Le formalità pubblicitarie

    Nei confronti del rappresentante persona fisica si applicheranno le relative formalità pubblicitarie e in primis le regole di pubblicità legale dettate in tema di rappresentanza delle società di capitali in relazione per esempio all'opponibilità e ai limiti di rilevanza dei vizi della nomina.

    La nomina dell'amministratore persona giuridica

    Ai fini dell'iscrizione della nomina e della designazione, il notariato distingue precisa che due ipotesi:

    1.

    se l'amministratore persona giuridica è una società o un ente di diritto italiano, è plausibile pensare che entrambe le deliberazioni, quella dell'assemblea della società amministrata (nomina) e quella dell'organo amministrativo dell'amministratore persona giuridica (designazione della persona fisica) siano depositate per l'iscrizione nel registro delle imprese (anche con un'unica domanda) nelle consuete forme (ossia per estratto autentico);

    2.

    se invece l'amministratore persona giuridica è una società straniera, si deve ritenere che l'atto di designazione della persona fisica, anch'esso da depositarsi in forma di estratto autentico o di scrittura privata autenticata, debba rispettare le norme previste per l'efficacia in Italia degli atti esteri (legalizzazione o a postille, salvi i casi di diretta efficacia dell'atto notarile estero, nonché deposito in atti di notaio ai sensi dell'art. 106 l.not.

     

    È necessario indicare un rappresentante persona fisica
    Tre i principi ritenuti in via analogica applicabili anche agli amministratori persone giuridiche sia di società di capitali sia di società di persone. In primo luogo dovrebbe essere designato un rappresentante persona fisica che esercita le funzioni di amministrazione rappresentante che può anche non essere il rappresentante legale della persona giuridica amministratore anche se «sembra ragionevole affermare che la designazione debba riferirsi a una persona appartenente all'organizzazione in senso lato dell'ente persona giuridica, rientrando cioè nel concetto degli «ausiliari dell'imprenditore».
    Il rappresentante persona fisica dovrebbe essere soggetto agli stessi obblighi e responsabilità che la legge prevede a carico dell'amministratore persona fisica, in solido con la persona giuridica amministratore e ciò per evitare «che l'istituto dell'amministratore persona giuridica finisca col divenire una scorciatoia verso forme di esenzione o limitazione dei compiti e delle responsabilità degli amministratori».
    In relazione alla disciplina in concreto applicabile alle ipotesi in cui l'amministratore sia una persona giuridica si dovrà ricorrere «stante la mancanza di disposizioni normative direttamente riferibili alla fattispecie in esame (…) all'applicazione analogica delle due norme già in vigore nel nostro ordinamento, che disciplinano, con principi tra loro identici, l'amministratore persona giuridica in enti collettivi aventi a oggetto l'esercizio di attività economiche».
    Più specificamente l'art. 47.1 del reg. Ue 2157/2001 stabilisce che «la società o altra entità giuridica «deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri dell'organo in questione» mentre in tema di Geie l'art. 5 del dlgs 240/199 afferma che può essere nominato amministratore anche una persona giuridica la quale esercita le relative funzioni attraverso un rappresentante da essa designato e in tal caso devono essere depositati presso il registro delle imprese la denominazione e la sede della persona giuridica amministratore nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza del rappresentante designato.
    Sarà poi il rappresentante ad assumere gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Sembra infatti innegabile, secondo il notariato, che sia nelle ipotesi regolate delle disposizioni sopraccitate che nel caso di amministratore persona giuridica di società di capitali, vi sia la medesima finalità di consentire lo svolgimento della funzione gestoria dell'ente collettivo, garantendo la soddisfazione delle medesime esigenze, anche di tutela dei terzi e dei partecipanti all'ente, tenute in considerazione dalla disciplina legislativa prevista per gli amministratori persone fisiche.

    La ratio, pur non esplicitata nella massima in oggetto, dovrebbe riscontrarsi nell'essere tale nomina non soggetta a vincoli di tipo codicistico per la cui deroga servirebbe un esplicito atto di autonomia delle parti (in questo caso i soci), che si traduce nell'apposizione di una clausola ad hoc nello statuto.

    In sostanza per la nomina non dovrebbe essere necessaria un'ulteriore conferma a livello statutario per la sua legittimità. Al contrario, si potrebbe argomentare che ammetterla solo in caso di espressa previsione statutaria, equivarrebbe a considerarla come ipotesi che, proprio perché non prevista dal codice, trova la sua principale legittimazione solo in un atto di autonomia delle parti. Il nostro ordinamento giuridico non preclude infatti a una persona giuridica di essere nominata amministratore di un altro ente collettivo ma anzi talvolta la prevede espressamente.

    È questo il caso dell'art. 5 del dlgs 240/1991 che ha recepito la disciplina comunitaria in materia di gruppo europeo di interesse economico (Geie) mentre per le società di persone l'ammissibilità si ricava dal combinato disposto degli artt. 2361, comma 2, c.c., e 111-duodecies disp. att. c.c.

    Dispone infatti il secondo comma dell'art. 2361 che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

    Mentre, in base all'art. 111-duodecies disp. att. c.c., qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili di cui al secondo comma 2361 c.c. siano spa, sapa, srl, snc, sas, esse devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni.

    Allo stesso modo è previsto dal Regolamento 2157/2001 che disciplina la società europea, tipologia societaria che, come ribadisce il Cnn rappresenta un tipo sociale appartenente a tutti gli effetti al nostro ordinamento societario (più precisamente alle società azionarie) e per la quale è prevista la possibilità di nominare quali amministratori anche le entità giuridiche diverse dalle persone fisiche