• Fotovoltaico legge salva dia Decreto Legge n.105/2010

    Decreto Legge n.105/2010Art. 1-quater. – (Denunce di inizio attivita` per la realizzazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili). – 1. Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attivita` di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformita` a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. “.

    Riteniamo che si applichi a tutti casi in cui ricorrono le seguenti condizioni:

    (i) le DIA (per impianti aventi potenza superiore a 20 kw e conformi a legislazioni regionali contrastanti con il dlgs 387/03) devono essere presentate (“gli effetti delle procedure avviate”) entro la data di entrata in vigore della legge;

    (ii) gli impianti devono essere realizzati ed entrare in funzione entro 150 dalla entrata in vigore della legge di conversione.