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transfer pricing nuova legge in materia di documentacion infragruppo
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 122/2010 (31 luglio 2010), quindi per fine settembre, l'Agenzia delle entrate dovrà predisporre il provvedimento attuativo dell'articolo 26, che adegua la normativa nazionale in materia di prezzi di trasferimento alle guidelines dell'Ocse.
Al fine di adeguarsi alle linee guida OCSE sulla materia, infatti, è prevista la disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione nei casi in cui vengano rettificati i prezzi di trasferimento (art. 110, comma 7, del TUIR), se in sede di verifica l’impresa documenta i suddetti praticati con le imprese estere del gruppo e la lorocorrispondenza con il valore normale.
Tecnicamente, la modifica ha ad oggetto l’art. 1 del DLgs. 471/97, attraverso l’introduzione del nuovo comma 2-ter: la nuova norma dispone che la sanzione (dal 100% al 200% della maggiore imposta o del minor credito) non è irrogata quando, “nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria”, l’impresa consegni ai verificatori ladocumentazione che spiega come si sono quantificati i corrispettivi praticati.
Il presupposto per l’operatività della nuova disposizione è, quindi, un’attività di accertamento a seguito della quale vengono ritenuti non congrui i prezzi praticati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle società del gruppo non residenti; in questi casi, all’accertamento consegue, oltre alla richiesta della maggiore imposta e degli interessi, la sanzione per infedele dichiarazione. Con la nuova norma, invece, la consegna all’Agenzia delle Entrate della documentazione atta a comprovare la corrispondenza tra corrispettivi praticati e valore normale impedisce l’irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione, ferma restando la richiesta dell’imposta e degli interessi.
È, però, previsto un controllo ex ante della sussistenza di tale documentazione. A livello operativo, infatti, la procedura si articola in due fasi:
- in un primo momento, l’impresa che ha predisposto la documentazione deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate secondo modalità e termini che saranno individuati da un apposito Provvedimento dell’Agenzia stessa;
- successivamente, in sede di accertamento, la documentazione deve essere consegnata ai verificatori.
La comunicazione “preventiva” all’Agenzia delle Entrate in cui si dichiara di essere in possesso della documentazione appare particolarmente importante, in quanto la norma stessa precisa che, in sua assenza, le sanzioni per infedele dichiarazione tornano applicabili.Entro settembre le disposizioni attuativeL’art. 26 del DL 78/2010 non precisa quale siano i documenti che devono essere predisposti dall’impresa, rimandando per questi aspetti al Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. Si tratterà di indicazioni della massima importanza, in quanto solo dalle disposizioni attuative si potrà verificare quale sarà l’approccio utilizzato dall’Amministrazione finanziaria italiana: in particolare, dovrà essere verificato se quest’ultima si adeguerà al criterio del c.d. “masterfile”, che consiste nella predisposizione:
- di un insieme di documenti comuni a tutti i gruppi operanti all’interno dell’Unione europea;
- di alcuni documenti che, invece, sono specifici dell’ordinamento del singolo Stato (es. descrizione delle transazioni, condizioni contrattuali, ecc.).Il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate deve essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010 e, quindi, presumibilmente verso la fine di settembre. Viene, inoltre, prevista una disposizione transitoria secondo cui la comunicazione che attesta il possesso dei documenti atti a provare la congruità dei prezzi di trasferimento per i periodi anteriori al 2010 deve essere effettuata entro novanta giorni dalla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il primo “appuntamento” per i gruppi articolati su base internazionale resta, quindi, fissato allafine del 2010, data entro la quale occorre predisporre i documenti per il pregresso.Quale ultima annotazione, va doverosamente evidenziato che la nuova norma “copre” i soli rapporti con le società del gruppo non residenti: nulla è previsto per i rapporti con le società del gruppo italiane, per i quali le conseguenze sanzionatorie di eventuali sovrafatturazioni o sottofatturazioni (c.d. “transfer pricing interno”) continueranno ad essere affidate all’elaborazione della giurisprudenza.