• identificazione iva non residenti UE e rimborso iva

    Disponibili sul sito dell'Agenzia insieme alle istruzioni, vanno ad arricchire la modulistica in lingua
    Sul sito dell'Agenzia debutta la versione inglese dei modelli AA5/6 e ANR/3 e delle relative istruzioni.

    Il primo deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività (ad esempio, enti e associazioni che non esercitano un'attività rilevante ai fini Iva), per richiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale e per comunicare l'avvenuta estinzione, fusione, concentrazione e trasformazione e estinzione.

    Il modello ANR/3 deve essere invece utilizzato per l'identificazione diretta da parte dei soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in altro Stato della Comunità europea o in un Paese terzo con il quale esistono strumenti di reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, e che hanno intenzione di effettuare nel nostro Paese operazioni rilevanti ai fini Iva, assolvendo gli obblighi ed esercitando i diritti direttamente.
    Il modello deve essere utilizzato anche per comunicare le eventuali variazioni di dati o la cessazione dell'attività.

    Con la circolare n. 29 del 24 settembre 2010, Assonime ha illustrato le novità riguardanti i rimborsi IVA di cui agli artt. 38-bis1, 38-bis2 e 38-ter del DPR n. 633/1972, relativi all’imposta assolta dai soggetti passivi comunitari sugli acquisti di beni e servizi in un Paese membro diverso da quello di stabilimento, nonché all’imposta assolta in Italia dai soggetti passivi extracomunitari.
    L’analisi della nuova disciplina è compiuta partendo dalla normativa comunitaria di riferimento, rappresentata dalla Direttiva n. 2008/9/CE (per i rimborsi a favore di soggetti comunitari) e dalla XIII Direttiva (per i rimborsi a favore di soggetti extracomunitari). Successivamente, l’Associazione passa in rassegna la normativa interna di recepimento, attuata con il DLgs. n. 11/2010 e con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.

    Di particolare interesse è la puntualizzazione relativa ai soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati nella forma diretta (ex art. 35-ter del DPR n. 633/1972) o indiretta, cioè previa nomina di un proprio rappresentante fiscale.
    Seppure Assonime non ne faccia riferimento, va ricordato che, secondo l’Agenzia delle Entrate, come riportato nella sezione del sito dedicata ai rimborsi IVA UE, il rimborso IVAnon spetta se il richiedente, che non sia residente in Italia, è identificato nel territorio dello Stato (direttamente o per mezzo del rappresentante fiscale).

    Il divieto “assoluto” di rimborso non emerge però dal dato normativo, sia esso quello comunitario, sia esso quello nazionale. Sul piano interno, infatti, il previgente art. 38-ter, dopo le modifiche apportate dal DL n. 135/2009, precludeva espressamente il rimborso nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia. Dal 2010, invece, a seguito delle intervenute novità a livello comunitario, il riformulato art. 38-bis2 del DPR n. 633/1972 continua ad escludere il rimborso in presenza di una stabile organizzazione italiana, ma non vieta più, in modo espresso, la restituzione dell’imposta in caso di identificazione.

    A fronte del mutato quadro normativo, alla tesi più liberista, volta ad ammettere il rimborso in ogni caso quando il richiedente estero è identificato in Italia, si contrappone la posizione più penalizzante (per il contribuente) dell’Agenzia, che ne esclude tout court il riconoscimento.
    La soluzione corretta parrebbe, invece, discendere dalla norma: il primo comma dell’art. 38-bis2, infatti, stabilisce che il rimborso è precluso se i soggetti non residenti hannoeffettuato in Italia operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta è il committente o cessionario e da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti.
    Sembra dunque evidente che il divieto si riferisce ai soggetti esteri che effettuano operazioni soggette a fatturazione in Italia, cioè non in reverse charge, purché diverse dalle prestazioni di trasporto e da quelle ad esse accessorie, non imponibili IVA.

    Ciò che, in altri termini, la norma vieta è il rimborso chiesto da colui che abbia utilizzato la posizione IVA italiana per compiere operazioni attive che devono essere fatturate attraverso la partita IVA accesa in Italia siccome ivi territorialmente rilevanti. È il caso, per esempio, della cessione di un bene spedito o trasportato dall’Italia ad un cliente straniero o della cessione di un bene, che si trova in Italia, ad un acquirente “privato”.
    Al contrario, l’identificazione “inerte”, cioè non utilizzata per effettuare operazioni attive, non dovrebbe incidere sul diritto di rimborso.
    Assonime aderisce a questa impostazione, escludendo il rimborso per i soggetti non residenti che, attraverso la posizione IVA italiana, effettuano operazioni attive di cui sono debitori d’imposta in Italia.


    vedi documento allegato