• DIVIETO DI COMPENSAZIONE FISCALE IN PRESENZA DI DEBITO ERARIALE SUPERIORE A 5000 EURO

    L’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio, delle procedure previste dall’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, rappresenta un ulteriore passo verso un maggiore controllo sulle compensazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dl 241/1997.

    Per contrastare gli abusi e l’utilizzo di crediti assolutamente inesistenti, sono state emanate norme – anche a tutela delle imprese che operano nella correttezza fiscale – per regolamentare con maggior rigore l’utilizzo dell’istituto della compensazione fiscale.

    Il legislatore era già intervenuto in modo incisivo sulla problematica collegata alle compensazioni con l’articolo 10 del Dl 78/2009, che ha modificato sostanzialmente alcuni degli articoli alla base delle liquidazioni e della gestione dei crediti d’imposta.

    In relazione al contrasto agli abusi, la norma citata ha modificato il comma 1 dell’articolo 17 del Dlgs 241/97 con il seguente periodo: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.

    La modifica così formulata, dunque, dispone che, per importi superiori ai 10mila euro, la compensazione può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione (per i crediti annuali) o dell’istanza (per i crediti periodici) e precisamente dal giorno 16 del mese successivo a quello di adempimento di tali formalità. Non più dunque compensazione dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è maturato il credito, ma solo dopo la certezza di presenza del credito, certezza che si verifica con la liquidazione del periodo di riferimento.

    L’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, affianca sia quanto già stabilito dal Dl 78/2009 sia le disposizioni relative alla compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del Dpr 602/1973 in vigore dal 29 novembre 2006.

    Il primo periodo dell’articolo 31 dispone la preclusione a compensare, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, crediti erariali in presenza di ruoli riguardanti imposte erariali e relativi accessori di importi superiori ai 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
    La compensazione è vietata “fino a concorrenza dei debiti”, se questi sono, come detto, di ammontare superiore ai 1.500 euro.
    Pertanto, in presenza contestuale di crediti compensabili e ruoli scaduti e non pagati, il contribuente è tenuto alla definizione del debito per evitare che la parte del credito utilizzata in compensazione fino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo venga sanzionato come descritto dal successivo secondo periodo.

    Il secondo periodo dell’articolo 31 dispone che, in caso di compensazione effettuata senza tener conto delle limitazioni previste dal primo periodo, venga applicata una sanzione del 50% dell’importo del debito iscritto a ruolo e non definito prima della compensazione stessa.

    Sembra pertanto evidente la volontà del legislatore, affinché il contribuente - in presenza di crediti da destinare alla compensazione esterna (debiti/crediti di natura diversa ed effettuabile tramite modello F24) - dia la precedenza alla compensazione dei debiti (nello specifico ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento e pertanto divenuti certi, liquidi ed esigibili) prima di procedere alla compensazione delle proprie personali imposte.

     Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che le sanzioni restano sospese in pendenza di ricorso, giudiziale o amministrativo, sull’iscrizione a ruolo e fino a completamento dell’iter del contenzioso, specificando che in ogni caso la sanzione non può superare il 50% di quanto indebitamente compensato. In presenza di contenzioso, i termini di cui all’articolo 20 del Dl 472/1998, relativi alla decadenza e prescrizione delle sanzioni amministrative, decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.

    Il successivo quarto periodo prevede che, con modalità che saranno fissate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, il contribuente potrà comunque procedere al pagamento, anche parziale, di debiti di natura erariale attraverso la compensazione di crediti aventi stessa natura.

     

    Viene infine stabilito che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione volontaria, di cui all’articolo 28-ter del Dpr 602/1973, opera solo per importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

    Le fasi della procedura di cui all’articolo 28-ter sono le seguenti:

    1.    in presenza di rimborsi di imposte sui redditi da erogare, l’Agenzia delle Entrate trasmette telematicamente un elenco a Equitalia Spa. L’agente della riscossione verifica sia la presenza di ruoli attivi che la regolare notifica della cartella di pagamento

    2.    entro 12 giorni dal ricevimento dell’elenco, il concessionario della riscossione riscontra gli elementi presenti nella propria banca dati e rinvia tale elenco all’Agenzia delle Entrate, dopo aver annotato ogni elemento utile a evidenziare le partite con ruoli attivi. Di tali partite vengono dettagliati alcuni elementi, quali la data di notifica e gli interessi di mora

    3.    contemporaneamente, l’agente della riscossione sospende tutte le procedure di recupero e invia al contribuente comunicazione di proposta di compensazione. Tale proposta contiene tutti gli elementi utili all’identificazione delle partite oggetto della compensazione e chiarimenti circa le modalità di attuazione e la modulistica necessaria al contribuente che voglia aderire alla proposta, i tempi di adesione (60 giorni dalla notifica), l’indicazione che gli interessi e gli aggi di riscossione continueranno a decorrere fino alla data di adesione alla compensazione e l’annotazione che, in mancanza di adesione nei termini predetti, il concessionario riprenderà tutte le azioni di recupero della partita

    4.    Equitalia Spa ha quindi 5 giorni lavorativi dall’eventuale risposta del contribuente (oppure, in mancanza, 80 giorni dalla notifica della comunicazione), per informare l’Agenzia sull’esito della proposta. Se il contribuente rinuncia espressamente alla possibilità di compensare (o in mancanza di risposta), il concessionario riprende tutte le attività di riscossione sospese

    5.    se il contribuente accetta la proposta, l’agente della riscossione provvederà a riversare a proprio favore le somme di cui il contribuente risulta debitore - ovviamente fino a concorrenza dell’importo dei rimborsi spettanti - rilasciando quietanza di pagamento al contribuente. Verrà inoltre data comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli importi oggetto della compensazione per l’eventuale rimborso al contribuente dell’eccedenza a credito.

    Da tale procedura restano esclusi i rimborsi derivanti da modello 730 e i ruoli le cui partite risultano oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, le cartelle intestate a soggetti deceduti e ancora partite per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 della legge 289/2002 (sanatoria) ed ex articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/1997 (definizione agevolata).