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rientro dei capitali solo 7 mesi per la voluntary disclosure 2015
Parte il conto alla rovescia per l’operazione rientro dei capitali. Si tratta di una mossa a tenaglia del fisco sui capitali che hanno preso la strada dell’estero e ora possono “disvelarsi”. E questo allo scopo prioritario di recuperare gettito (con la voluntary disclosure) e di creare un argine all’utilizzo dei fondi derivanti dall’evasione fiscale o, comunque, dalla creazione di fondi neri (con il nuovo reato di autoriciclaggio).
La firma dell’accordo con la Svizzera ed il Liechtenstein costringerà coloro i quali detengono attività non dichiarate all’estero a farle emergere per non rischiare di essere scoperti con i nuovi strumenti a disposizione dell’Agenzia dell’Entrate.
L'accordo è basato sul modello Ocse e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.
Chi detiene illegalmente soldi nella Confederazione sarà inevitabilmente scoperto. La disclosure diventa la via per regolarizzare in extremis queste posizioni, beneficiando di sconti sulle sanzioni e, in molti casi, di un salvacondotto penale.
La Svizzera, impegnandosi ad un effettivo scambio di informazioni, viene a tal fine equiparata ai Paesi non black list e i contribuenti italiani potranno sanare le irregolarità pagando integralmente le imposte dovute, come prevede la legge sulla voluntary disclosure, e usufruendo di un regime sanzionatorio più conveniente e di termini di prescrizione dell’accertamento più favorevoli.
Il contribuente deve presentare istanza di adesione entro 30 settembre 2015, indicando tutti gli investimenti e le attività finanziarie costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona. Devono essere evidenziate anche movimentazioni, dismissioni, prelievi e utilizzi a qualunque titolo di tali fondi. Essendo i tempi molto ristretti è necessario che chi intende regolarizzare prepari immediatamente un dossier analitico su immobili, titoli, conti correnti e partecipazioni di ogni tipo.
Il contribuente dovrà fornire all’agenzia delle Entrate l’atto di acquisto dell’immobile, per documentare il valore e la provenienza. Più delicata è la questione della documentazione della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto: la prova dovrà essere fornita solamente se il trasferimento è avvenuto in un periodo ancora accertabile. Per i depositi titoli vanno documentati: la valorizzazione del deposito e del collegato conto al termine di ciascun anno; l’ammontare dei rendimenti ottenuti (a meno che non si acceda alla forfettizzazione per conti sotto i 2 milioni);i versamenti e prelevamenti effettuati dal conto corrente; eventuali procure sul conto e la documentazione societaria se il conto è intestato a una società. Va documentato per gli anni accertabili ogni afflusso con denaro contante o con bonifico o con trasferimento di valori mobiliari destinato a un conto corrente o a un deposito titoli oggetto di voluntary disclosure. Occorrerà copia della documentazione bancaria e dell’origine (vendite, successioni, donazioni). Per la regolarizzazione di una partecipazione in una società occorre allegare la visura camerale della società (dalla quale si evincano i soci, le partecipazioni e il valore nominale delle azioni), i bilanci approvati, risoluzioni dell’assemblea dei soci sulla distribuzione di utili. Se la società è in un Paese black list vanno documentati gli asset sottostanti (come partecipazioni o immobili)
Sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti dal contribuente, l'Agenzia delle entrate determina in maniera analitica tutte le imposte dovute (Irpef, addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e contributi previdenziali), maggiorate degli interessi.
La voluntary deve riguardare tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della domanda, non sono scaduti i termini ordinari per l'accertamento. Viene escluso il raddoppio dei termini ex dl n. 78/2009 per i capitali detenuti in paesi black list (il raddoppio opera invece in presenza di reato)
La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di indagine amministrativa o penale relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa (inclusi i questionari) inclusa l’inclusione nella famosa Lista Falciani.
Le sanzioni previste per le violazioni sul quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo. L'adesione all'accertamento comporta un ulteriore abbattimento a un terzo del minimo: in sostanza la sanzione sul monitoraggio fiscale sarà pari allo 0,5% annuo dell'importo non dichiarato se i capitali sono detenuti in paesi collaborativi e all'1% annuo nei paesi black list. Il beneficio è riconosciuto a talune condizioni, primo tra tutti l'obbligo di trasferire in Italia o in un paese white list i capitali, oppure di consentire adeguata trasparenza se le attività vengono mantenute presso un intermediario estero.
Il contribuente deve versare le somme richieste dal fisco entro un termine variabile tra i 15 e i 60 giorni, a seconda del tipo di atto notificato dall'Agenzia. Esclusa la facoltà di compensare il quantum dovuto con eventuali crediti fiscali. Possibilità di versare in unica soluzione o in tre rate mensili
Le Entrate avranno 30 giorni di tempo per comunicare all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti coperti della sanatoria
Per i patrimoni fino a 2 milioni di euro, il contribuente può chiedere il calcolo delle imposte a forfait, applicando l'aliquota del 27% su un rendimento presunto del 5% annuo