• voluntary disclosure chiarimenti successioni raddoppio termini penali prelevamenti cassette sicurezza cointestatari delle attività estere

    voluntary disclosure chiarimenti successioni raddoppio termini penali prelevamenti cassette sicurezza cointestatari delle attività estere

    Si avvicina la scadenza per regolarizzare le attività detenute all'estero occultate al fisco ed iniziano ad arrivare dall'Agenzia Entrate dei chiarimenti importanti. Nel corso del convegno tenutosi ieri, l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti circa i prelevamenti all’estero («non li consideriamo reddito, vogliamo però capire con l’aiuto del contribuente se non siano stati utilizzati per creare nuove attività estere»), per le cassette di sicurezza detenute oltreconfine («il Dl 78/09 classifica il contenuto come reddito sottratto a tassazione, fino alla prova contraria che deve arrivare dal contribuente»)  e relativamente alla questione delle deleghe dei procuratori («se il titolare effettivo non fa la vd, il procuratore potrà beneficiare degli effetti premiali ma contestualmente deve rinunciare alla delega»).
    Nel caso di delegati gli stessi sono obbligati a presentare la VD anche se non hanno mai operato sul conto, ma i redditi li deve indicare esclusivamente il beneficiario economico effettivo. L’emersione “nazionale” di
    danaro e valori dalle cassette di sicurezza si fa aprendo un conto bancario e riversandovi tutto il contenuto. Se quel danaro non è mai stato esportato. non va dichiarato se la cassetta non è mai stata aperta dopo il 31 dicembre
    2009
    A brevissimo verrà approvato il decreto sul raddoppio dei termini penali che ha bloccato finora la procedura.
    Prosegue l’attività parlamentare di ratifica degli accordi sullo scambio d’informazioni in materia fiscale con i Paesi a fiscalità previlegiata, gli accordi con l’Isola di Man, Gibilterra, Guernsey, Jersey e le Isole Cook sono già in vigore. Quelli con Panama, Svizzera, Liechtenstein, Monaco e Città del Vaticano attendono la ratifica del Parlamento, insieme alla convenzioni contro le doppie imposizioni con la Libia.
    Tutti gli accordi e convenzioni citati prevedono uno scambio d’informazioni rafforzato (quindi idoneo a superare il segreto bancario) su richiesta delle autorità italiane, in conformità allo standard previsto nel modello Ocse 2005.
    In quelle con Città del Vaticano, Svizzera, Monaco e Liechtenstein è previsto che lo scambio d’informazioni riguardi i dati a partire dalla data di firma del trattato.
    L’adesione alla voluntary disclosure in relazione a patrimoni ereditati può far sorgere  alcune questioni concernenti l’imposta sulle successioni.
    Talvolta, infatti, le attività o i beni, esistenti all’estero, per i quali si intende accedere alla procedura di collaborazione volontaria, sono pervenuti per successione, sicché l’accesso alla disclosure si presta a far emergere eventuali irregolarità  nell’adempimento degli obblighi tributari relativi all’imposta sulle successioni italiana.
    Infatti se, al momento del decesso, il defunto risultava residente in Italia, l’imposta sulle successioni è dovuta anche in relazione ai beni esistenti all’estero.
    L’Amministrazione nella circolare pubblicata a luglio osserva che, nello spirito di completezza e collaborazione che caratterizza la procedura, ai fini della sua efficacia i contribuenti sono infatti tenuti a fornire comunque i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti anche dei contributi previdenziali e delle imposte IVAFE e IVIE.
    Per questo motivo, tali imposte:
    - vengono considerate oggetto anch’esse della procedura di collaborazione volontaria internazionale, pur in mancanza di violazioni in materia di monitoraggio fiscale;
    - saranno oggetto di sanzioni fissate al minimo edittale, ridotto di un quarto.
    Resta ovviamente ferma la possibilità per il contribuente di regolarizzare la propria posizione ai fini dell’IVIE e dell’IVAFE facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
    Gli amministratori di società di capitale non sono tenuti a fare la vd “in proprio” perchè la società è obbligata alla tenuta delle scritture contabili.
    Esentati anche i procuratori che fanno operazioni di investimento mobiliare ma non possono nè versare nè
    prelevare sui conti correnti interessati
    Risulterà impossibile detenere attività all'estero occulte e conviene quindi cogliere l'opportunità offerta dalla VD che permette di regolarizzare a costo molto ridotto.
    Siamo a disposizione per qualsiasi dubbio o confronto riservato.