• agevolazioni fiscali non residenti Schumacker

    Novità fiscali per i “non residenti” che producono reddito in Italia per almeno il 75% del loro reddito complessivo
    Per beneficiare delle stesse detrazioni e deduzioni Irpef previste per i contribuenti italiani,
    le persone fisiche residenti in un altro Paese Ue o in uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo,
    con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni, devono aver prodotto almeno il 75% del loro reddito complessivo in Italia.
    La norma, in vigore dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, estende alle persone fisiche appartenenti ai Paesi sopra indicati,
    ma che producono una buona fetta del loro reddito in Italia, il sistema di determinazione dell’imposta stabilito per i residenti con le stesse
    detrazioni e deduzioni previste dal Testo unico.Nel conteggio complessivo devono essere computati tutti i proventi risultanti dalle
    dichiarazioni presentate nel Paese di residenza o di produzione del reddito (o da eventuali altre certificazioni fiscali lì previste).
    Non rilevano come redditi “esteri”, precisa il decreto, quelli prodotti e dichiarati in Italia, soggetti a tassazione
    concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni.
    Il regime interessa anche, se non soprattutto, i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, i quali trovano,
    nell’articolo 2 del decreto, le istruzioni per farsi riconoscere dal sostituto d’imposta italiano gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta, comprese quelle per carichi di famiglia, così come stabilito per i contribuenti residenti.
    L’interessato, per usufruire dei benefici, deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
    con cui attesta:
     •lo Stato di residenza fiscale
    •di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo d’imposta (considerando anche i proventi guadagnati fuori dal Paese di residenza), al lordo degli oneri deducibili
    •di non beneficiare in altro Stato degli stessi benefici fiscali richiesti in Italia
    •i dati anagrafici e il grado di parentela dei familiari per i quali si chiede di fruire della detrazione prevista dall’articolo 12 del Tuir
    •che il familiare per il quale si chiede l’attribuzione della detrazione non sia titolare di un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo anche dei redditi prodotti fuori dello Stato di residenza.
     I “non residenti ” devono conservare ed esibire al Fisco, in caso di richiesta:
    •copia delle dichiarazioni dei redditi presentate presso altri Stati, relative ai periodi d’imposta per i quali sono state richieste le agevolazioni in Italia
    •certificazione del datore di lavoro estero del reddito prodotto e delle eventuali agevolazioni fruite
    •copia del bilancio dell’eventuale attività d’impresa svolta all’estero.